Giustizia Sportiva

 

"...Il Procuratore Federale svolge attività istruttoria, anche d'ufficio in relazione alle infrazioni di natura disciplinare; può inoltre impugnare tutte le decisioni di primo grado"(cfr. Art. 40 comma 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva)

"...Il Giudice Sportivo Regionale esercita le sue funzioni nell'ambito della regione di competenza del Comitato Regionale cui è addetto relativamente alle infrazioni di natura tecnico organizzativa commesse in occasione della disputa di gare o competizioni a livello regionale; è giudice di primo grado. (cfr. Art. 34 comma 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva)

"...Il Giudice Unico esercita le sue funzioni relativamente alle infrazioni di natura tecnico-organizzativa relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di gare o competizioni a livello nazionale, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei referti dei Giudici di Gara. Il Giudice Unico è Giudice di primo grado" (cfr. Art. 35 commi 4 e 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva.)

Il Giudice Sportivo Nazionale"...è Giudice di primo grado per le infrazioni discilinari, ad esclusione della violazione alle Norme Sportive Antidoping.
Contro le decisioni di primo grado è ammesso ricorso alla Commisssione d'Appello Federale.
E' Giudice di appello sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale e del Giudice Unico.
Le decisioni in grado di appello, del Giudice Sportivo Nazionale sono definitive.
Contro tali decisioni il tesserato, o la Società affiliata, può attivare la procedura di cui all'art. 74 dello Statuto, presso "la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI." (cfr. Art. 36 commi 4 e 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva.)

"...La Commissione d'Appello Federale C.A.F. giudica e decide in via definitiva sulle impugnazioni avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Nazionale in materia di infrazioni disciplinari.
Contro le decisioni della C.A.F. il tesserato, o la Società affiliata, può attivare la procedura di cui all'art.74 dello Statuto, presso "la Camera di conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI".
La C.A.F. è competente in unico grado a decidere sulle domande di riabilitazione, ed è giudice di primo grado ai sensi delle Norme Sportive Antidoping..."(cfr. Art. 37 commi 4 e 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva.)

Il Collegio Arbitrale e Arbitrato
"La risoluzione delle controversie, non rientranti nella competenza degli organi di giustizia e disciplina federali e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, è devoluta alla competenza di un Collegio Arbitrale, purchè le controversie posssano essere compromesse in arbitri, ai sensi dell'art. 806 del C.P.C...."(cfr. Art. 39 comma 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva.)


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