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| "...Il Procuratore Federale svolge attività istruttoria, anche d'ufficio in relazione alle infrazioni di natura disciplinare; può inoltre impugnare tutte le decisioni di primo grado"(cfr. Art. 40 comma 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva) |
"...Il Giudice Sportivo Regionale esercita le sue funzioni nell'ambito della regione di competenza del Comitato Regionale cui è addetto relativamente alle infrazioni di natura tecnico organizzativa commesse in occasione della disputa di gare o competizioni a livello regionale; è giudice di primo grado. (cfr. Art. 34 comma 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva) |
"...Il Giudice Unico esercita le sue funzioni relativamente alle infrazioni di natura tecnico-organizzativa relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di gare o competizioni a livello nazionale, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei referti dei Giudici di Gara. Il Giudice Unico è Giudice di primo grado" (cfr. Art. 35 commi 4 e 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva.) |
Il Giudice Sportivo Nazionale"...è Giudice di primo grado per le infrazioni discilinari, ad esclusione della violazione alle Norme Sportive Antidoping.
Contro le decisioni di primo grado è ammesso ricorso alla Commisssione d'Appello Federale.
E' Giudice di appello sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale e del Giudice Unico.
Le decisioni in grado di appello, del Giudice Sportivo Nazionale sono definitive.
Contro tali decisioni il tesserato, o la Società affiliata, può attivare la procedura di cui all'art. 74 dello Statuto, presso "la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI." (cfr. Art. 36 commi 4 e 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva.) |
"...La Commissione d'Appello Federale C.A.F. giudica e decide in via definitiva sulle impugnazioni avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Nazionale in materia di infrazioni disciplinari.
Contro le decisioni della C.A.F. il tesserato, o la Società affiliata, può attivare la procedura di cui all'art.74 dello Statuto, presso "la Camera di conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI".
La C.A.F. è competente in unico grado a decidere sulle domande di riabilitazione, ed è giudice di primo grado ai sensi delle Norme Sportive Antidoping..."(cfr. Art. 37 commi 4 e 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva.) |
Il Collegio Arbitrale e Arbitrato
"La risoluzione delle controversie, non rientranti nella competenza degli organi di giustizia e disciplina federali e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, è devoluta alla competenza di un Collegio Arbitrale, purchè le controversie posssano essere compromesse in arbitri, ai sensi dell'art. 806 del C.P.C...."(cfr. Art. 39 comma 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva.) |
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